Art. 2
In vigore dal 10 set 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 23.97.15, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1163#art-2