Art. 2
In vigore dal 25 ago 1952
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1097#art-2