Art. 1

In vigore dal 25 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Agnetti Gioacchino di Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno); Udito il parere, in data 8 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Agnetti Gioacchino di Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una, superficie di ettari 196.20.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1093#art-1

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