Art. 1
In vigore dal 6 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro ad interim per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra, l'Italia e l'India concluso a Nuova Deli, a mezzo scambio di Note, il 7 aprile 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 74. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-18;1500#art-1