Art. 1

In vigore dal 6 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro ad interim per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra, l'Italia e l'India concluso a Nuova Deli, a mezzo scambio di Note, il 7 aprile 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - CAMPILLI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 74. - PALLA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e l'India concluso a Nuova Deli, a mezzo scambio di Note, il 7 aprile 1952. — Testo vigente | Portale Normativo