Art. 1
In vigore dal 12 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 25 maggio 1952, con la quale il sindaco di Roburento (provincia di Cuneo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 32, del 30 settembre 1951, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di "Roburent";
Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Cuneo espresso con deliberazione n. 1, in data 7 aprile 1952;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministero per l'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Roburento è mutata in quella di "Roburent".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1952
EINAUDI
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 108. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;1109#art-1