Art. 1
In vigore dal 18 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti i regi decreti 7 gennaio 1906, n. 52 e 20 ottobre 1924, n. 1796;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio e, ad interim, per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
All' del regio decreto 7 gennaio 1906, n. 52, si aggiunge:
"n. 10 per provvedere al pagamento delle borse di studio a favore di stranieri".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-01;1120#art-1