Art. 1

In vigore dal 18 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti i regi decreti 7 gennaio 1906, n. 52 e 20 ottobre 1924, n. 1796; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio e, ad interim, per il tesoro; Decreta: Articolo unico. All' del regio decreto 7 gennaio 1906, n. 52, si aggiunge: "n. 10 per provvedere al pagamento delle borse di studio a favore di stranieri". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Modalita' da pagamento delle borse di studio in favore di studenti stranieri. — Testo vigente | Portale Normativo