Art. 1
In vigore dal 31 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 5 marzo 1952;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto in data 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con proprio decreto in data 24 settembre 1951, n. 1247;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come appresso:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono, complessivamente, a lire un miliardo e sono assegnati: per L. 500.000.000, alla Sezione ordinaria; per L. 100.000.000 alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 400.000.000 alla Sezione autonoma".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1952
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-01;1062#art-1