Art. 1

In vigore dal 6 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, 27 ottobre 1951, n. 1105 e 31 ottobre 1951, n. 1120; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 70.000.000 che si inscrivono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario: Ministero degli affari esteri: Cap. n. 93. - Spese riservate, ecc........... L. 50.000.000 Ministero della marina mercantile: Cap. n. 60-bis (di nuova istituzione nel ti- tolo II sotto la nuova rubrica "Spese per le capitanerie di porto"). - Spese per il ricovero urgente dei materiali occorrenti per la ostruzione retale dei porti di pre- minente interesse commerciale............. L. 20.000.000 ---------- Totale....... L. 70.000.000 ---------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 132. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-28;894#art-1

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Art. 1 Prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo