Art. 1
In vigore dal 6 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, 27 ottobre 1951, n. 1105 e 31 ottobre 1951, n. 1120;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 70.000.000 che si inscrivono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 93. - Spese riservate, ecc........... L. 50.000.000
Ministero della marina mercantile:
Cap. n. 60-bis (di nuova istituzione nel ti-
tolo II sotto la nuova rubrica "Spese per
le capitanerie di porto"). - Spese per il
ricovero urgente dei materiali occorrenti
per la ostruzione retale dei porti di pre-
minente interesse commerciale............. L. 20.000.000
---------- Totale....... L. 70.000.000
----------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 132. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-28;894#art-1