Art. 2

In vigore dal 26 ott 1952
Tra il terzo ed il quarto comma dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, viene inserito il seguente comma: "Al segretario generale per le Commissioni di conciliazione è corrisposta una indennità mensile di lire 40.000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 64 - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-26;1292#art-2

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