Art. 3

In vigore dal 28 lug 1952
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-25;945#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Tamborino Vincenzo fu Antonio, in comune di Santa Cesarea Terme (Lecce). — Testo vigente | Portale Normativo