Art. 1
In vigore dal 25 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Vista l'istanza del presidente del Consorzio interprovinciale lombardo, con sede in Bergamo, in data 20 ottobre 1950, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;
Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza, nella seduta del 28 maggio 1952, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È costituito il Consorzio interprovinciale lombardo, con sede in Bergamo, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1952
EINAUDI
RUBINACCI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 61. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-20;1289#art-1