Art. 1
In vigore dal 16 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
.
L'Agenzia consolare in Providence, dipendente dal Consolato generale in Boston (U.S.A.) è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;995#art-1