Art. 2

In vigore dal 31 ago 1952
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1061#art-2

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Art. 2 Emissione di due francobolli celebrativi dell'inizio del servizio di televisione in Italia. — Testo vigente | Portale Normativo