Art. 1
In vigore dal 23 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Un funzionario di grado non superiore al quinto del gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, potrà essere collocato fuori ruolo per essere destinato a prestare servizio presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) in Montreal (Canada).
Tale facoltà potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1953 e s'intenderà decaduta qualora intervengano, prima di tale data, mutamenti nel ruolo organico amministrativo dell'Amministrazione aeronautica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1952
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1024#art-1