Art. 1

In vigore dal 23 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Un funzionario di grado non superiore al quinto del gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, potrà essere collocato fuori ruolo per essere destinato a prestare servizio presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) in Montreal (Canada). Tale facoltà potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1953 e s'intenderà decaduta qualora intervengano, prima di tale data, mutamenti nel ruolo organico amministrativo dell'Amministrazione aeronautica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1952 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado non superiore al quinto del gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della difesa Aeronautica. — Testo vigente | Portale Normativo