Art. 1
In vigore dal 22 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 riguardante l'ordinamento del notariato degli archivi notarili;
Visti gli articoli 231 e 232 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopra citata, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Viste le deliberazioni del commissario prefettizio del comune di Linguaglossa in data 20 febbraio 1952 e 16 aprile 1952, nonché le deliberazioni dei Consigli comunali di Castiglione di Sicilia e Piedimonto Etneo, rispettivamente in data 30 gennaio 1952 e 110 febbraio 1952, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Catania e dirette ad ottenere la istituzione in Linguaglossa di un Archivio notarile mandamentale;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello e dal conservatore capo dell'Archivio notarile regionale di Catania;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Linguaglossa, distretto notarile di Catania.
Il presente decreto, munito del sigillo dello, Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1952
EINAUDI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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