Art. 1
In vigore dal 22 ago 1952
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali;
Visto il decreto Presidenziale 26 febbraio 1952, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 1952, col quale è stata approvata la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali della Campania, della Calabria e della Sardegna;
Visto il decreto Presidenziale 14 marzo 1952, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 1952, col quale, in provincia di Catanzaro, la frazione di Cirò Marina è stata distaccata dal comune di Cirò ed eretta in Comune autonomo;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del Consiglio provinciale di Catanzaro approvata con richiamato decreto Presidenziale 26 febbraio 1952, per quanto riguarda, il Collegio di Cirò, è sostituita dalla seguente:
Collegio di Cirò - Capoluogo: Cirò (Tribunale di Crotone)
comprende i seguenti Comuni:
Carfizzi, Castelsilano, Girò, Girò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Umbriatico, Verzino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1952
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 82. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1019#art-1