Art. 1
In vigore dal 17 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione d'urgenza del 5 luglio 1951, n. 1520, del Presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra, concernente l'acquisto di terreno destinato alla costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Opera stessa;
Vista la deliberazione 11 luglio 1951, n. 3, b.O.G., con cui il Consiglio d'amministrazione dell'Opera ratificava la suddetta deliberazione del presidente;
Sentito il parere favorevole n. 188, espresso - con riserva - dal Consiglio di Stato in data 22 aprile 1952, in merito all'acquisto di cui sopra;
Vista la deliberazione 14 maggio 1952, n. 4/O. G., con cui il Consiglio di amministrazione dell'Opera ha integrato il provvedimento nel senso proposto dal Consiglio di Stato;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
L'Opera nazionale invalidi di guerra è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di proprietà dell'Anonima "e Intraprese Edili Lopez e Belloni" della superficie di circa mq. 1170, distinto nel catasto rustico di Roma a pag. 8402, n. 160 di mappa. 394/3 parte e 889 parte del mappale, alle condizioni previste nelle premesse della citata deliberazione d'urgenza 5 luglio 1951 del presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1002#art-1