Art. 2

In vigore dal 19 ago 1952
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nella annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-17;1003#art-2

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