Art. 1

In vigore dal 22 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 9 ottobre 1951, nn. 1096 e 1098 e 31 ottobre 1951, nn. 1115 e 1116; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, in scritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 343.003.850 che si inscrivono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 128. - Fitto di locali.................. L. 990.000 Cap. n. 148. - Fitto di locali.................. " 2.600.000 Cap. n. 201. - Fitto di locali.................. " 1.413.850 Ministero delle finanze: Cap. n. 147 (modificata la denominazione). - Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti ita- liani, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1189...... " 30.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 186. - Spese per l'apprestamento dei ma- teriali e per le necessita piu urgenti in caso di pubbliche calamità......................... " 80.000.00 0 Ministero della difesa Cap. n. 35. - Spese, servizi e missioni dipen- denti da accordi internazionali............... " 228.000.000 ----------- Totale........ L. 343.003.850 ----------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 110. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-13;706#art-1

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Art. 1 Prelevazione di L. 343.003.850 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo