AllegatoSez. III

Art. 41

In vigore dal 1 ott 1952
La sospensione cautelare ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora Provveduto al deferimento alla Commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-41

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