Allegato›Sez. III
Art. 34
In vigore dal 13 apr 1963
Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni.
La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per
collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale.
Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui è richiesto per gli impiegati civili dello Stato, è sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-34