Art. 1
In vigore dal 1 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato;
Considerata la necessità di sopprimere, in relazione all'attuale ordinamento dei servizi periferici dell'emigrazione, la Delegazione di zona per gli italiani all'estero di Milano;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La Delegazione di zona per gli italiani all'estero in Milano è soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 50. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-04;1983#art-1