Art. 1
In vigore dal 16 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e dei territorio del Fucino, nei confronti di Fulvi Giulio fu Antonio per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio dei Fucino nei confronti di Fulvi Giulio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 6.03.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-27;832#art-1