Art. 2
In vigore dal 16 lug 1952
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-27;827#art-2