Art. 3

In vigore dal 16 lug 1952
È ordinata l'immediata, occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-27;818#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, in comune di Follonica (Grosseto). — Testo vigente | Portale Normativo