Art. 1
In vigore dal 15 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e di trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 354.20.14, specificamente descritti nello elenco n. l'allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-27;800#art-1