Art. 2

In vigore dal 15 lug 1952
I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 103.01.12, sono espropriati e trasferiti in proprietà, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Piglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-27;782#art-2

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