Art. 1
In vigore dal 9 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma, degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rivalta Ettore fu Silvio, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rivalta Ettore fu Silvio, relative ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 5.62.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-27;744#art-1