Art. 1

In vigore dal 8 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70; Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società anonima immobiliare "Tirrena", con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società anonima immobiliare "Tirrena", con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 37.06.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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