Art. 1

In vigore dal 7 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265; Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, nei confronti di Carta Corrias Angelino fu Efisio, per i terreni ricadenti nel comune di Simaxis (provincia di Cagliari); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Carta Corrias Angelino fu Efisio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Simaxis (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 8.76.50 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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