Art. 2
In vigore dal 3 ago 1952
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 120. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;881#art-2