Art. 2

In vigore dal 3 ago 1952
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 119. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-17;880#art-2

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Art. 2 Emissione di due francobolli commemorativi del centenario del Martirio di Belfiore. — Testo vigente | Portale Normativo