Art. 1
In vigore dal 22 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l' del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto Presidenziale 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne riconosciuta la Commissione stessa;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott.
ing. Lucio Sofia, collocato a riposo, e del dott. Giorgio Ranzi nonché l'opportunità che il professor ing. Ferruccio Vezzani continui a far parte, in qualità di esperto, della Commissione di cui sopra, successivamente al suo collocamento a riposo;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
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L'ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dottor ing. Riccardo Pera ed il prof. Arnaldo Castagna, ordinario presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, sono chiamati a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in sostituzione, rispettivamente, del dott. ing. Lucio Sofia e del dottor Giorgio Ranzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-17;705#art-1