Art. 1
In vigore dal 13 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali della economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 1/38 del 30 gennaio 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno da adibire a campo sperimentale per l'agricoltura;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad acquistare dalle sorelle signore Grigolatti Lia Carla in Crucitti e Grigolatti Gabriella in Comanedi un appezzamento di terreno di mq. 7000 circa, alle condizioni previste nella deliberazione n. 1/38 del 30 gennaio 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1952
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 89. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-17;669#art-1