Art. 1
In vigore dal 8 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 4 gennaio 1951, con la quale il sindaco del comune di Pietradefusi (provincia di Avellino), in esecuzione della deliberazione della Amministrazione comunale n. 54, in data 4 novembre 1942, confermata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 51, del 4 novembre 1951, ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione Pisciaro sia mutata in quella di "Sant'Elena Irpina";
Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Avellino espresso con deliberazione n. 983, in data 7 luglio 1951;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La denominazione della frazione Pisciaro, del comune di Pietradefusi, è mutata in quella di "Sant'Elena Irpina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1952
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 80. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-17;647#art-1