Art. 1

In vigore dal 17 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visto il piano particolareggiato n. 6/2 B compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, anonima con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara); Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni su indicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni indicati nella istanza sopra menzionata; Udito il parere, in data 24 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 6/2 B compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, anonima con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Mesola (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 559.53.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato a presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;617#art-1

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