Art. 1

In vigore dal 16 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana provincia di Grosseto); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 19.09.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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