Art. 1

In vigore dal 16 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma, degli articoli 5 dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e, del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco Giuseppe, e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco-Giuseppe, e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 691.08.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al Presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;590#art-1

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