Art. 2

In vigore dal 24 mag 1952
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel precedente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;516#art-2

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