Art. 2
In vigore dal 24 mag 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 471.32.16, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;509#art-2