Art. 2
In vigore dal 6 lug 1952
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 79. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-05;642#art-2