Art. 3
In vigore dal 8 ago 1952
È istituita a La Paz una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.
Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 1 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 81. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-01;1018#art-3