Art. 1

In vigore dal 31 dic 1952
N. 1981. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata "Collegio dei Sacerdoti Oblati di Treviso", con sede in detta città; la medesima viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla Società Mariana di mutuo soccorso tra i sacerdoti diocesani di Treviso consistenti in alcuni immobili situati in Treviso, valutati L. 5.500.000 e viene approvato lo statuto dell'ente. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 33. - PALLA
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata "Collegio dei Sacerdoti Oblati di Treviso", con sede in Treviso. — Testo vigente | Portale Normativo