Art. 1

In vigore dal 2 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872; con i decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 e 15 aprile 1942, n. 423 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194 e 13 marzo 1950, n. 283; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 14) "Storia dei trattati e politica internazionale". All'art. 91 relativo alla scuola di perfezionamento in igiene e tecnica, ospedaliera, il primo, secondo terzo e quarto comma della lettera n), sono abrogati e così sostituiti: Programma: 1) L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria; principi ed organizzazione. Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere. 2) Legislazione sanitaria ed orientamento sanitario italiano. 3) L'assistenza e la previdenza sociale in Italia e negli altri Paesi: evoluzione, principi, organizzazione. 4) Nozioni di diritto amministrativo e legislazione ospedaliera. 5) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive. 6) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere. Arredamento e impianti sanitari (biennale). 7) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (biennale). 8) Organizzazione e funzionamento degli ospedali speciali. 9) Alimentazione e dietetica ospedaliera. 10) Istruzione professionale del personale di assistenza immediata. Esercitazioni pratiche e tirocini presso l'Istituto di igiene e gli Istituti ospedalieri di Milano. Visite ad ospedali ed impianti sanitari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 23 aprile 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952 Atti dei Governo, registro n. 55, foglio n. 124. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-23;873#art-1

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