Art. 1

In vigore dal 13 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile; Visti l'atto costitutivo del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, a rogito notaio Francesco Antonelli, repertorio n. 28058 in data 16 ottobre 1951, da cui risulta che detto Fondo è stato costituito ad iniziativa del Banco in favore del proprio personale ed 6 regolato dallo statuto allegato all'atto, nonché l'adesione espressa da una parte del personale, e il verbale di constatazione, a rogito stesso notaio, repertorio n. 28391, in data 23 novembre 1951, da cui risulta l'adesione e l'accettazione dello statuto del Fondo stesso della quasi totalità del personale; Vista l'istanza, in data 26 novembre 1951, con cui il presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito chiede il riconoscimento in ente morale del Fondo di previdenza predetto e l'approvazione del relativo statuto; Visto l'estratto autentico del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito, in data 27 luglio 1951, da cui risulta che il Banco stesso si impegna a versare, alla costituzione del Fondo predetto, la somma di L. 74.519.734 necessaria a costituire la riserva matematica iniziale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. È concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto, composto di numero 83 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 23 aprile 1952 EINAUDI RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 68. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-23;537#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo