Art. 1
In vigore dal 26 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il conferimento in appalto dei magazzini di vendita, previsto dall'art. 46 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, può essere effettuato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato mediante trattativa privata, se sia stata invano sperimentata la licitazione privata, quando trattisi di magazzini di nuova istituzione, in Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 88. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-14;755#art-1