Art. 1

In vigore dal 26 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il conferimento in appalto dei magazzini di vendita, previsto dall'art. 46 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, può essere effettuato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato mediante trattativa privata, se sia stata invano sperimentata la licitazione privata, quando trattisi di magazzini di nuova istituzione, in Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 88. - FRASCA
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Art. 1 Conferimento dei magazzini di vendita di generi di monopolio di nuova istituzione nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, mediante licitazione o trattativa privata. — Testo vigente | Portale Normativo