Art. 1
In vigore dal 12 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Ritenuta la necessità, per l'interesse che lo Stato ha all'organizzazione ed allo sviluppo dell'automobilismo italiano, di mettere a disposizione dell'Automobile Club d'Italia un funzionario del Commissariato per il turismo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È consentito il collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado non superiore al 6° del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, per essere destinato a prestar servizio presso l'Automobile Club d'Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-14;1108#art-1