Art. 3

In vigore dal 8 ago 1952
È istituita a Tokio (Giappone) una Cancelleria, consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato. Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 80. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-14;1017#art-3

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