Art. 1
In vigore dal 30 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1618, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I Consolati di 2ª categoria, in Lagos (Nigeria), e Monrovia (Liberia) sono soppressi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;536#art-1