Art. 2

In vigore dal 25 nov 1952
Sono abrogate le eccezioni contemplate dall' numeri 1 e 2 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1694.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;1573#art-2

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